Art 7

Art. 7.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5.6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai famigliari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalita' che verranno determinati in conformita' di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 3 aprile 1943

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