Art 74
Art. 74.
Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.
Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.