cooperazione amministrativa

Art. 8. Cooperazione amministrativa1.Ogni autorita' di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con l'Unione europea ((deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).))2.Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.
3.Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorita' di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.
((3-bis.Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanita' pubblica.))4.Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorita' di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5.Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorita' dello stato membro d'origine, che:
a)il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b)il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorita' competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;
c)i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016
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