formazione specifica in medicina generale
Art. 36. Formazione specifica in medicina generale1.L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.
2.Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
3.Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.
((4.Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del Ministro della salute))5.La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6.Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.
2.Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
3.Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.
((4.Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del Ministro della salute))5.La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6.Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.