formazione specifica in medicina generale

Art. 36. Formazione specifica in medicina generale1.L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.
2.Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
3.Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.
4.Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.
5.La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6.Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.
Nota all'art. 36:
- L'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, cosi' recita: «3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.».
Entrata in vigore il 9 novembre 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi