dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Art. 10. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore1.Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare in anticipo, l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
2.In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
((e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.))a)un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;
b)una certificazione dell'autorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
c)un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d)nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno ((un anno)) nei precedenti dieci anni;
e)per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.((2-bis.La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.))3.Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.
4.Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
((4-bis.Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016

Sentenze20


  • 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-08-24, n. 202313422
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 11 D.lgs. 206/2007·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle differenze formative·
    • diritti del prestatore di servizi·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • prestazione occasionale e temporanea·
    • proporzionalità·
    • prova attitudinale·
    • silenzio assenso·
    • tutela della salute e sicurezza dei destinatari del servizio·
    • verifica preliminare·
    • violazione art. 10 bis l. 241/1990

  • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300082
    Provvedimento:
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    • art. 10 d.lgs. 206/2007·
    • art. 56 c.p.a.·
    • conflitto di interessi·
    • dichiarazione preventiva·
    • eccesso di potere·
    • esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inammissibilità del ricorso·
    • Regolamento Delegato UE 907/2019·
    • riconoscimento delle qualifiche professionali·
    • ricorso collettivo·
    • rinuncia all'istanza cautelare·
    • sospensione dell'esercizio della professione·
    • spese di giudizio·
    • violazione art. 9 d.lgs. 206/2007

  • 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-02, n. 202400173
    Provvedimento:
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    • assicurazione responsabilità civile·
    • diniego autorizzazione professionale·
    • discriminazione·
    • onere della prova·
    • prestazione temporanea e occasionale·
    • principio di proporzionalità·
    • riconoscimento titoli professionali·
    • spese di giudizio·
    • violazione normativa comunitaria

  • 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-02-26, n. 202102417
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • direttiva 2005/36/CE·
    • diritto amministrativo·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • prestazione temporanea di servizi·
    • principio di sussidiarietà·
    • riconoscimento titoli di studio·
    • sospensione di provvedimento·
    • spese processuali·
    • valutazione delle qualifiche professionali

  • 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-02, n. 201800313
    Provvedimento:
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    • art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.·
    • compensazione delle spese·
    • decreto legislativo n. 206/2007·
    • difetto di interesse·
    • giudice non può decidere nel merito·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legge provinciale 19.2.2001, n. 5·
    • prestazione occasionale di servizi·
    • principio dispositivo·
    • rinuncia al ricorso·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento
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