accordi in materia di contratti agrari

Art. 15. Accordi in materia di contratti agrari((1.Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro))2.I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.
Entrata in vigore il 22 aprile 2004

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