(sperimentazioni gestionali)
Art. 9-bis.(Sperimentazioni gestionali)1.((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano)) programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato.
2.Il programma di sperimentazione ((e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata)), motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a)privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c)prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d)disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
e)definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona ;
f)individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3.La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti' conseguenti.
4.Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
2.Il programma di sperimentazione ((e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata)), motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a)privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c)prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d)disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
e)definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona ;
f)individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3.La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti' conseguenti.
4.Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400535Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie·
- art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992·
- autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie·
- compatibilità con la programmazione sanitaria regionale·
- criterio cronologico·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto alla salute·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- fabbisogno assistenziale psichiatrico·
- inammissibilità del ricorso·
- ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.·
- parere di compatibilità·
- principi di buona fede e legittimo affidamento·
- riconversione delle strutture psichiatriche·
- sospensione dei procedimenti autorizzativi·
- tempestività dell'impugnazione·
- tutela dei diritti dei pazienti·
- violazione della Legge n. 241/1990
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400533Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie·
- autorizzazione alla realizzazione di struttura psichiatrica·
- compatibilità con la programmazione sanitaria regionale·
- criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie·
- difetto di motivazione·
- diniego di autorizzazione·
- eccesso di potere·
- gestione mista pubblico-privata delle strutture sanitarie·
- mancata comunicazione dei motivi ostativi·
- ordinanza ex art. 116 c.p.a.·
- parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale·
- principio di buona fede e legittimo affidamento·
- proroga dei contratti di gestione delle strutture sanitarie·
- pubblicazione degli atti amministrativi·
- riconversione delle strutture sanitarie·
- sospensione delle autorizzazioni sanitarie·
- termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi·
- valutazione del fabbisogno assistenziale·
- violazione art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
3. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400536Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- accreditamento istituzionale·
- autorizzazione alla realizzazione·
- autorizzazione all'esercizio·
- autorizzazione sanitaria·
- buon affidamento·
- compatibilità con la programmazione sanitaria·
- criterio cronologico·
- difetto di motivazione·
- diniego tacito·
- eccesso di potere·
- fabbisogno assistenziale·
- programma sanitaria regionale·
- provv·
- riconversione delle strutture psichiatriche·
- sospensione dei procedimenti amministrativi·
- valutazione di compatibilità·
- violazione art. 3 L. n. 241/1990·
- violazione art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992
4. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300814Provvedimento:Leggi di più...- art. 166 d.lgs. n. 50/2016·
- art. 19 L.R. 30 dicembre 2009 n. 33·
- art. 1 comma 2-bis L. 241/90·
- collaborazione pubblico-privato·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione di servizi pubblici·
- diritto di rinnovo della concessione·
- evidenza pubblica·
- principio di buona fede e correttezza contrattuale·
- principio di concorrenza e trasparenza·
- procedura di gara·
- responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a. e 96 c.p.c.·
- sperimentazione gestionale·
- stabilizzazione del modello gestionale·
- violazione del giusto procedimento amministrativo
5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400534Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento istituzionale·
- autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie·
- autorizzazione sanitaria·
- compatibilità con la programmazione sanitaria regionale·
- criterio cronologico·
- difetto di motivazione·
- diritti di accesso agli atti·
- eccesso di potere·
- fabbisogno assistenziale·
- mancata comunicazione dei motivi ostativi·
- ordinanza di esibizione degli atti·
- principi di buona fede e legittimo affidamento·
- riconversione delle strutture psichiatriche·
- sospensione delle autorizzazioni sanitarie·
- valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale·
- violazione art. 3 Legge 241/1990