infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale

Art. 3. Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi ((e di gas naturale liquefatto)), e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza nelle forniture di energia.
2.Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.
3.Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.
4.Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.
5.Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6.La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
7.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2017

Sentenze8


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-07, n. 201901578
    Provvedimento:
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    • art. 23 d.lgs. 164/2000·
    • art. 37 d.l. 133/2014·
    • efficienza degli impianti di stoccaggio·
    • flessibilità del sistema nazionale del gas·
    • incentivazione degli investimenti nel settore gas naturale·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • meccanismi di incentivazione asimmetrica·
    • minimizazione dei costi per il sistema nazionale del gas·
    • penalizzazione delle aree del Mezzogiorno·
    • prestazioni di punta da stoccaggio·
    • regolazione del settore energetico·
    • requisito della duration·
    • tariffe incentivanti per gli stoccaggi gas·
    • verifica tecnica delle decisioni regolatorie

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-09, n. 201806334
    Provvedimento:
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    • accesso dei terzi alle infrastrutture·
    • art. 3 del d.lgs. n. 93/11·
    • delibera ARG/gas 92/08·
    • fattore di garanzia·
    • incentivazione degli investimenti·
    • legittimo affidamento·
    • principi di affidamento e certezza dei rapporti giuridici·
    • regolazione tariffaria·
    • sospensione del fattore di garanzia·
    • sostegno agli investimenti strategici·
    • terminali di rigassificazione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-27, n. 201701392
    Provvedimento:
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    • analisi costi benefici·
    • art. 14 quater legge 241/1990·
    • art. 52 quinquies D.P.R. 327/2001·
    • autorità competente·
    • autorizzazione unica·
    • compatibilità ambientale·
    • competenza amministrativa·
    • contemperamento interessi pubblici·
    • dissenso amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • gasdotto Trans Adriatic Pipeline·
    • normativa ambientale·
    • normativa Seveso·
    • partecipazione pubblica·
    • prescrizione A13·
    • principio di precauzione·
    • procedura VIA·
    • progetto infrastrutturale·
    • scelta localizzativa·
    • terminale di ricezione gas·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • violazione di legge

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-08-09, n. 201603552
    Provvedimento:
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    • accesso ai terzi·
    • accesso al sistema di trasporto del gas·
    • annullamento atti amministrativi·
    • compensazione tariffaria·
    • delibera AEEGSI·
    • diritto amministrativo·
    • divieto di discriminazione·
    • fattore di garanzia·
    • principio di economicità degli investimenti·
    • principio di legittimo affidamento·
    • regolazione tariffaria·
    • rinuncia all'esenzione dal TPA·
    • sostituzione delle delibere·
    • terminali di rigassificazione·
    • usucapione delle delibere

  • 5. TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-04-15, n. 201600728
    Provvedimento:
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    • art. 37 d.l. n. 133 del 2014·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • delibera AEEGSI n. 182/2015/R/gas·
    • efficienza degli impianti di stoccaggio·
    • incentivazione asimmetrica·
    • legittimo affidamento·
    • meccanismi regolatori·
    • prestazioni di punta·
    • regolazione energetica·
    • requisito della duration
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