Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Art. 34.Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 791.All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".
2.All'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo. 16 marzo 1999, n. 79 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. Definizioni. - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
Entrata in vigore il 28 giugno 2011

Sentenze2


  • 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-07-11, n. 201601388
    Provvedimento:
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    • art. 26 Direttiva 2009/72/CE·
    • art. 38 D. Lgs. n. 93 del 2011·
    • concorrenza nel mercato energetico·
    • direttive comunitarie·
    • giurisprudenza comunitaria sui marchi·
    • marchi e segni distintivi·
    • misure di separazione amministrativa e contabile·
    • poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico·
    • prevenzione della confusione tra attività di distribuzione e vendita·
    • principio di effettività delle direttive comunitarie·
    • principio di proporzionalità·
    • procedura di infrazione art. 258 TFUE·
    • regolazione del settore energetico·
    • separazione funzionale (unbundling)·
    • trasparenza delle attività di vendita·
    • tutela dei consumatori

  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-08-01, n. 201106894
    Provvedimento:
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    • affidatari diretti di servizi pubblici locali·
    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • art. 113 TUEL·
    • competenza della commissione di gara·
    • deroga per le prime gare·
    • dietro di partecipazione alle gare·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da gara·
    • principio di buon andamento e imparzialità·
    • risarcimento danni·
    • tempus regit actum·
    • violazione del giudicato
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