Delega al governo per il riordino del corpo della guardia di finanza
Art. 4.Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;b)armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;c)adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;d)aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale;e)revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;f)riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;g)previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2, lettera c), n. 1).
Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):
- Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli art. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari staziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e reparti".
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;b)armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;c)adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;d)aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale;e)revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;f)riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;g)previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2, lettera c), n. 1).
Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):
- Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli art. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari staziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza locale;
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