(abrogazione di norme)

Art. 123.(Abrogazione di norme)1.Sono abrogate le seguenti norme:
a)gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del
Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
b)gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e
provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
c)l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
d)l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
e)(( gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; ))f)il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno
1979;
g)l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e
l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h)l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3,
comma 6, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
i)l'articolo1-bisdel decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;
m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e
l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
o) l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis,
l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
(( q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; ))2.Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 27 giugno 1996

Sentenze41

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