(competenze dei comuni)

Art. 6.(Competenze dei comuni)1.Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a)la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)il coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c)l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d)il controllo, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive;
e)l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f)la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
g)i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h)l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2.Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanita' o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attivita' che impiegano sorgenti sonore.
3.I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facolta' di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
4.Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 6:
- Per il titolo del D.Lgs. n. 285/1992 si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 146/1990 si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1995
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