(definizioni)
Art. 2.(Definizioni)1.Ai fini della presente legge si intende per:
a)inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b)ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
c)sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; ((gli impianti eolici;)) i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
d)sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
((d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);))e)valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puoessere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f)valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g)valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.h)valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
((h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.))2.I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) (( , h) e h-bis) )), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. ((Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.))3.I valori limite di immissione sono distinti in:
a)valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b)valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4.Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5.I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
Rientrano in tale ambito:
a)le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b)le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c)gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d)i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e)la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6.Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
((7.La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.))8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
9.I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.
a)inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b)ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
c)sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; ((gli impianti eolici;)) i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
d)sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
((d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);))e)valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puoessere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f)valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g)valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.h)valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
((h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.))2.I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) (( , h) e h-bis) )), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. ((Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.))3.I valori limite di immissione sono distinti in:
a)valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b)valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4.Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5.I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
Rientrano in tale ambito:
a)le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b)le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c)gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d)i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e)la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6.Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
((7.La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.))8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
9.I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.
1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-03-25, n. 202400429Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera comunale·
- art. 2 L. 241/1990·
- art. 2 L.R. 3/2002·
- condanna al pagamento delle spese di lite·
- coordinamento pianificazione acustica e urbanistica·
- dovere di procedere mediante conclusione del procedimento·
- eccesso di potere amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- pianificazione acustica·
- principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa·
- principio di solerzia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi·
- spese di lite·
- tutela ambientale e salute pubblica·
- zonizzazione acustica
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-15, n. 202310884Provvedimento:Leggi di più...- art. 8 della legge 447/1995·
- giudizio amministrativo di legittimità·
- inquinamento acustico·
- legittimità degli atti amministrativi·
- misurazioni del rumore·
- misure cautelari·
- normativa sull'inquinamento acustico·
- piani di bonifica acustica·
- proporzionalità dei provvedimenti amministrativi·
- sospensione delle attività per inquinamento acustico·
- tempus regit actum·
- valori limite di immissione e di emissione
3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300521Provvedimento:Leggi di più...- Art. 50 D.Lgs. 267/2000·
- Art. 9 L. 447/1995·
- Atto di conferma·
- Atto meramente confermativo·
- Compensazione spese·
- Inquinamento acustico·
- Legittimità ordinanza·
- Motivazione ordinanza·
- Ordinanza contingibile e urgente·
- Principio di proporzionalità·
- Tutela salute pubblica
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-04-13, n. 202300912Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- classificazione acustica del territorio·
- diritto ambientale·
- legittimità degli atti amministrativi·
- limiti di emissione acustica·
- misurazione delle immissioni acustiche·
- occupazione di suolo pubblico·
- risarcimento danni·
- sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi·
- suolo pubblico·
- valutazione impatto acustico