(sanzioni amministrative)

Art. 10.(Sanzioni amministrative)1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2.Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, (( supera i valori limite di emissione o di immissione )) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3.La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4.Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5.In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.
Entrata in vigore il 28 giugno 1999
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