(sanzioni amministrative)

Art. 10.(Sanzioni amministrative)1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 2.000 euro a 20.000 euro)).
((2.Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.))3.La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 500 euro a 20.000 euro)).
((4.Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.))((4-bis.La rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.))5.In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ((nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,)) hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. ((Le modalita' di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.)) Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.
((5-bis.L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.))((5-ter.In caso di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.))
Entrata in vigore il 4 aprile 2017
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