Art. 24.(( (Esclusione dal diritto di accesso).))((1.Il diritto di accesso e' escluso:
a)per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b)nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c)nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d)nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2.Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3.Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4.L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5.I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6.Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a)quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b)quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c)quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d)quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e)quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7.Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10414
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    • 2. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-06-11, n. 202401940
      Provvedimento:
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      • art. 24 della Legge 241/90·
      • compensazione delle spese di lite·
      • controllo generalizzato sull'azione amministrativa·
      • diniego di accesso agli atti amministrativi·
      • diritto di accesso agli atti amministrativi·
      • giudizio di spettanza·
      • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
      • improcedibilità del ricorso·
      • prova del fatto negativo

    • 3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202400671
      Provvedimento:
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      • accesso difensivo·
      • art. 22 L. 241/1990·
      • cancellazione dei dati personali·
      • compensazione delle spese di giudizio·
      • diniego di accesso agli atti·
      • diritto di accesso agli atti amministrativi·
      • principio di temporaneità della conservazione dei dati·
      • regolamento comunale per la videosorveglianza·
      • risarcimento del danno·
      • videosorveglianza urbana

    • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400014
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      • accesso agli atti·
      • cessione della materia del contendere·
      • compensazione delle spese di lite·
      • decreto penale di condanna·
      • dichiarazioni sostitutive di atto notorio·
      • diffamazione·
      • legge 241 del 1990·
      • rapporto di lavoro subordinato·
      • silenzio diniego·
      • tutela della privacy

    • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-27, n. 202309287
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      • accesso ai documenti amministrativi·
      • art. 22 L. 241/1990·
      • art. 24 L. 241/1990·
      • art. 53 D. Lgs. 50/2016·
      • diritto di accesso difensivo·
      • nomina del commissario ad acta·
      • ottemperanza delle sentenze·
      • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
      • principio di ragione più liquida·
      • principio di trasparenza e partecipazione
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