Art. 21-septies.(( (Nullita' del provvedimento).))((1.E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2.Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005

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