Art. 14-ter.(( (Conferenza simultanea).))((1.La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2.I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3.Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4.Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5.Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6.Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7.All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.))---------------AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'".
Entrata in vigore il 13 luglio 2016

Sentenze+500


  • 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400134
    Provvedimento:
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    • art. 12 del D.Lgs. 387/2003·
    • art. 14 ter comma 4 della L. n. 241/1990·
    • art. 19 del D.Lgs. 152/2006·
    • autorizzazione unica·
    • carenza di istruttoria e di motivazione·
    • conferenza dei servizi·
    • consumo di suolo·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • impianti fotovoltaici·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • pareri tecnici·
    • piani agronomici·
    • principio di buon andamento dell'azione amministrativa·
    • principio di imparzialità·
    • screening ai fini della V.I.A.·
    • sosoggettabilità a V.I.A.·
    • valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-30, n. 202308038
    Provvedimento:
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    • appello incidentale·
    • appello principale·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • contemperamento degli interessi·
    • dissenso costruttivo·
    • legittimità costituzionale·
    • notevole interesse pubblico·
    • parere della Soprintendenza·
    • piani territoriali paesistico-ambientali·
    • principio di buona amministrazione·
    • riforma della sentenza·
    • spese di giudizio·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • vincolo paesaggistico

  • 3. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300047
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    • annullamento in autotutela·
    • autorizzazione unica·
    • compensa spese di giudizio·
    • conferenza di servizi·
    • dissesto idrogeologico·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del T.A.R.·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimazione passiva·
    • piani stralcio per l'assetto idrogeologico·
    • sospensione attività edilizia·
    • violazione art. 14 quater l.n. 241/90·
    • violazione art. 21 nonies l.n. 241/90·
    • violazione art. 3 e 14 ter l.n. 241/90·
    • violazione art. 7 d.P.R. n. 160/2010

  • 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300427
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • art. 21 nonies legge 241/90·
    • art. 21 octies legge 241/90·
    • art. 3 DPR 59/2013·
    • autorizzazione unica ambientale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • conferenza di servizi·
    • diritto ambientale·
    • improcedibilità dell'istanza·
    • inadempimento della pubblica amministrazione·
    • onere della prova·
    • risarcimento danni·
    • silenzio amministrativo·
    • sospensione di provvedimento amministrativo·
    • valutazione di incidenza ambientale·
    • vincolo ambientale·
    • zona di protezione speciale (ZPS)
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