(modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

Art. 25.(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)1.Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2.La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3.Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4.Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5.Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.((Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)).
5-bis.Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6.Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Entrata in vigore il 12 aprile 2006

Sentenze+500


  • 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202400352
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • an·
    • art. 22 legge 241/1990·
    • art. 24 legge 241/1990·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • furto di identità·
    • principio di imparzialità·
    • principio di trasparenza·
    • silenzio-rigetto·
    • sostituzione di persona·
    • tutela degli interessi giuridici

  • 2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-21, n. 202207967
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 22 e 25 legge n. 241/1990·
    • art. 30 c.p.a.·
    • art. 3 legge n. 241/1990·
    • art. 4 legge n. 508/1999·
    • art. 6 D.L. 25 settembre 2002, n. 212·
    • competenza territoriale·
    • graduatoria concorsuale·
    • pubblico concorso·
    • rideterminazione punteggio·
    • sospensione cautelare·
    • valutazione titoli

  • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400019
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • acquisizione al patrimonio comunale·
    • ampliamento abusivo·
    • art. 2700 c.c.·
    • art. 31 d.P.R. n. 380/2001·
    • art. 34 d.P.R. n. 380/2001·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • ordinanza di demolizione·
    • principio di personalità delle sanzioni·
    • procedimento amministrativo·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • prova documentale·
    • sanatoria edilizia·
    • sanzione pecuniaria·
    • tutela dei diritti dei terzi·
    • violazione del permesso di costruire

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-03-25, n. 202405917
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 116 cpa·
    • art. 25 l. n. 241/1990·
    • diniego tacito·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • esibizione documenti·
    • giurisprudenza sull'accesso agli atti tributari·
    • onere della prova·
    • spese di giudizio·
    • trasparenza amministrativa

  • 5. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-20, n. 202400065
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso difensivo·
    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 24 comma 7 legge 241/90·
    • bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diniego di accesso e riesame·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • interesse qualificato all'accesso·
    • motivazione del diniego di accesso·
    • strumenti di tutela del diritto di accesso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi