(alloggi militari e delle forze di polizia)

Art. 43.(Alloggi militari e delle Forze di polizia)1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3.La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4.Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa , e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. ((Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate)).
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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