(personale)
Art. 22.(Personale)1.L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2.Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3.L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4.In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
5.E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6.Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono defi- nite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. (6)
7.Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. (11)
8.Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. (11) (29)
9.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni. (11)
10.Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (11)
11.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle disposizioni di bilancio. (11)
12.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresi', alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilita' di bilancio, utilizzando le somme percepitte ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. (11)
13.Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilita', a decorrere dal 1 luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita', daranno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439.
15.((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
16.Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17.L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.
19.Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attivita' omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20.I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presedente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21.Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22.Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23.Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: " le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano " sono inserite le seguenti: " nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ".
24.Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".
25.Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
" 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ".
26.Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27.Nei confronti del dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28.La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 24 del presente articolo.
29.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
30.Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano dal 1 gennaio 1995.
31.E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32.L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978.
33.Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennita' di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilita dal 1 gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34.Per l'anno 1995 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35.Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni."
36.Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (32)
37.Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa. le regioni si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38.Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovra' essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39.La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446.
41.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446. (18)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura." --------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998." --------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 21 dicembre 1996, n. 665 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale operativo." --------------AGGIORNAMENTO (29)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994." --------------AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 459 (in G.U. 1a s.s. 08/11/2000, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati"."
2.Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3.L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4.In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
5.E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6.Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono defi- nite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. (6)
7.Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. (11)
8.Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. (11) (29)
9.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni. (11)
10.Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (11)
11.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle disposizioni di bilancio. (11)
12.Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresi', alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilita' di bilancio, utilizzando le somme percepitte ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. (11)
13.Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilita', a decorrere dal 1 luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita', daranno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439.
15.((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
16.Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17.L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.
19.Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attivita' omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20.I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presedente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21.Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22.Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23.Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: " le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano " sono inserite le seguenti: " nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ".
24.Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".
25.Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
" 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ".
26.Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27.Nei confronti del dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28.La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 24 del presente articolo.
29.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
30.Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano dal 1 gennaio 1995.
31.E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32.L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978.
33.Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennita' di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilita dal 1 gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34.Per l'anno 1995 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35.Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni."
36.Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (32)
37.Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa. le regioni si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38.Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovra' essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39.La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446.
41.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446. (18)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura." --------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998." --------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 21 dicembre 1996, n. 665 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale operativo." --------------AGGIORNAMENTO (29)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994." --------------AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 459 (in G.U. 1a s.s. 08/11/2000, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati"."