sanzioni
Art. 3. Sanzioni
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sentenze • 1
1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-02, n. 202201469Provvedimento:Leggi di più...- annullamento verbale di rimozione sigilli·
- compensazione delle spese di giudizio·
- demanio pubblico·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
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