sanzioni

Art. 3. Sanzioni

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entrata in vigore il 17 agosto 1984

Sentenze1


  • 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-02, n. 202201469
    Provvedimento:
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    • annullamento verbale di rimozione sigilli·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • demanio pubblico·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
    • inammissibilità del ricorso·
    • sequestro impianto di derivazione del pozzo·
    • violazione delle regole di esercizio del potere amministrativo
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