statuto
Art. 2. Statuto1.Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva ((...)) per i normodotati ((...)), nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
2.Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3.L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.
4.Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4-bis.Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.
2.Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3.L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.
4.Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4-bis.Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-11-25, n. 202215820Provvedimento:Leggi di più...- abuso di posizione dominante·
- annullamento di delibera·
- art. 102 TFUE·
- art. 3 d.l. 220/2003·
- autonomia dell'ordinamento sportivo·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- equiparazione titoli di qualifica·
- giurisdizione amministrativa·
- pregiudiziale sportiva·
- responsabilità da fatto illecito·
- violazione art. 2 d.lgs. 242/1999
3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-05-05, n. 202004693Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento diniego di accesso agli atti·
- diritto di accesso documenti amministrativi·
- federazioni sportive·
- funzioni pubblicistiche e private delle federazioni sportive·
- interesse diretto, concreto e attuale·
- Legge 241/1990·
- personalità giuridica delle federazioni sportive·
- pubbliche amministrazioni·
- spese di riproduzione documenti
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-20, n. 201807165Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 103 Costituzione·
- art. 113 Costituzione·
- art. 24 Costituzione·
- art. 2 d.l. 220/2003·
- Consiglio di Garanzia dello Sport·
- difetto di legittimazione passiva·
- diritto di difesa·
- giurisdizione·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- giustizia sportiva·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire·
- principio di autonomia dell'ordinamento sportivo·
- riforma delle sanzioni disciplinari·
- riserva di giurisdizione·
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- sostituzione di persona giuridica·
- tutela risarcitoria