compiti del consiglio nazionale

Art. 5. Compiti del consiglio nazionale1.Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis.Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.
2.Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a)adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b)stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive;
c)delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, ((...)), degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d)stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e)stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f)approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;
g)esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h)svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
Entrata in vigore il 4 settembre 2023
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