vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
Art. 32. Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le persone di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non e' prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le persone di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non e' prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.