porto di armi od oggetti atti ad offendere

Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere((storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione))
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona ((, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4))
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.((16)) E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza.((16)) Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.((16)) La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
------------AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che al presente articolo:
"3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro";
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena e' dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5) al quinto comma le parole: "e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2010

Sentenze+500


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-28, n. 202211428
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 113 Cost.·
    • art. 39 T.U.L.P.S.·
    • art. 97 Cost.·
    • controllo amministrativo delle armi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione di armi·
    • giudizio di affidabilità del detentore di armi·
    • principio di ragionevolezza·
    • proporzionalità del provvedimento amministrativo·
    • risarcimento del danno·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • tutela della sicurezza pubblica

  • 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-09-07, n. 202300510
    Provvedimento:
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    • art. 2 bis l. 241/90·
    • art. 38 Tulps·
    • art. 697 c.p.·
    • detenzione abusiva di armi·
    • discrezionalità amministrativa·
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    • revoca licenza di porto d'armi·
    • sospensione cautelare·
    • valutazione della pericolosità·
    • violazione art. 43 t.u.l.p.s.

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211575
    Provvedimento:
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    • art. 38 e 20-bis l. n. 110 del 1975·
    • diritti soggettivi e interessi generali·
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    • principio di proporzionalità e ragionevolezza·
    • revoca licenza di porto di fucile·
    • tutela della sicurezza pubblica·
    • valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202302917
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    • art. 39 del TULPS·
    • compensazione delle spese di giudizio·
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    • divieto di detenzione armi·
    • giudizio di affidabilità del titolare della licenza·
    • interesse pubblico alla sicurezza e incolumità pubblica·
    • revoca licenza di porto di fucile·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • trasparenza e proporzionalità dei provvedimenti·
    • valutazione discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza

  • 5. TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300219
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    • spese di giudizio·
    • violazione art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 771
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