Art 24

Art. 24.1.Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.
2.Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.
2-bis.La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2-ter.Per il primo corso di formazione della durata triennale, il cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di cui all'articolo 25, comma 2.
3.La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b)la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c)l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35;
e)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 35.
4.Il medico iscritto ai corsi di cui al comma l, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
5.Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
6.Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.
(18) ((19))--------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2002, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 del presente decreto, o di dottorato di ricerca". --------------AGGIORNAMENTO (18)
L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute e' autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna". --------------AGGIORNAMENTO (19)
L'ordinanza 21 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il soggetto attuatore del Ministero della salute e' autorizzato a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emegenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005".
Entrata in vigore il 26 febbraio 2020

Sentenze119


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-21, n. 202405662
    Provvedimento:
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    • accesso a corsi di formazione·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 12, comma 3 D.L. 35/2019·
    • art. 19, comma 5 bis, D.L. 76/2020·
    • assegnazione incarichi assistenza primaria·
    • compatibilità con attività professionale·
    • corso di formazione specifica in medicina generale·
    • diritti dei medici in formazione·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da graduatoria·
    • graduatoria riservata·
    • graduatoria 'zone carenti·
    • incompatibilità con pubblico impiego·
    • mancata motivazione del provvedimento·
    • medici militari·
    • norme sull'assistenza sanitaria

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-05, n. 202406603
    Provvedimento:
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    • annullamento di bando di ammissione a corso di formazione·
    • causa di incompatibilità come eccezione alla libertà di iniziativa economica·
    • compatibilità tra attività libero professionale e obblighi formativi·
    • decreto Calabria·
    • diritto fondamentale al lavoro e alla libertà di iniziativa economica·
    • giurisprudenza amministrativa sull'attività libero professionale dei medici in formazione·
    • interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni sulla incompatibilità·
    • orientamento della giurisprudenza amministrativa e delle corti europee·
    • tutela della formazione medica a tempo pieno e a tempo ridotto·
    • verifica in concreto della compatibilità tra attività libero professionale e frequenza del corso

  • 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-10, n. 202311497
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 24 del D.lgs. 368/99·
    • art. 42 bis del D.lgs. 151/2001·
    • assegnazione temporanea del personale delle amministrazioni pubbliche·
    • attività lavorativa del genitore·
    • compensazione delle spese di lite·
    • corso di formazione come attività vincolante·
    • formazione specifica in medicina generale·
    • interpretazione analogica delle norme·
    • principio di eadem ratio·
    • rapporto di lavoro subordinato·
    • requisiti per l'assegnazione temporanea·
    • tutela della maternità e della paternità

  • 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2023-12-09, n. 202318505
    Provvedimento:
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    • annullamento bando di ammissione a corso di formazione specifica in Medicina Generale·
    • art. 60 c.p.a. - sentenza in forma semplificata·
    • compatibilità tra attività libero professionale e obblighi formativi·
    • compensazione delle spese·
    • diritto alla frequenza del corso e allo svolgimento di attività libero professionale·
    • giurisprudenza amministrativa sull'incompatibilità tra corso di formazione e attività lavorativa·
    • interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni sul divieto di attività libero professionale·
    • onere della prova a carico dell'amministrazione·
    • specialità dell'ammissione al Corso di Medicina Generale ai sensi del "decreto Calabria"·
    • verifica in concreto della compatibilità tra attività libero professionale e frequenza del corso

  • 5. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-08-04, n. 202313095
    Provvedimento:
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    • accesso a corsi di formazione per medici·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • compatibilità tra attività libero professionale e obblighi formativi·
    • diritto alla remunerazione adeguata·
    • graduatoria riservata per corsi di formazione specifica in medicina generale·
    • interpretazione costituzionalmente orientata·
    • legittimità delle cause di incompatibilità·
    • legittimità delle incompatibilità per soprannumerari senza borsa di studio·
    • misure cautelari ex artt. 55-56 c.p.a.·
    • sospensione di atti amministrativi
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