Art 3

Art. 3.1.I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato B, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista.
2.I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicate nell'allegato B.
3.L'elenco di cui all'allegato B e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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