Art 2

Art. 2.1.I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 18 ed elencati nell'allegato A, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo, dipendente o libero- professionfsta.
2.L'elenco di cui all'allegato A, e' aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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