Art 26

Art. 26.((1.Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri))2.Il corso prevede:
a)un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno ((sei)) mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day- hospital e ambulatori delle aziende unita' sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilita' della formazione.
Il periodo comprende un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
b)un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno ((tre)) mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;
c)un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno ((quattro)) mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera a) e nelle strutture territoriali comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
d)un periodo di formazione, articolato in ((dodici)) mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione puo' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
e)un periodo di formazione, articolata in almeno ((sei)) mesi, effettuato presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' operative, comprendente attivita' pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
f)un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in almeno ((due mesi)) effettuato presso le strutture indicate alla lettera a);
((f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.))((2-bis.I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto.))3.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 277)).
4.Le attivita' pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati ((. . .)) e caratterizzati didatticamente da un'attivita' clinica guidata.
((5.Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.))
Entrata in vigore il 14 ottobre 2003
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