Art 30
Art. 30.1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2.Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.
3.I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4.L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Note all'art. 30:
- Per quanto concerne la legge n. 217 del 22 maggio 1978, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, concerne: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". L'art. 3, commi 3 e 4, del suddetto decreto cosi' recitano:
"3. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialita', riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorita', il luogo e la data del rilascio.
4. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialita'".
2.Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.
3.I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4.L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Note all'art. 30:
- Per quanto concerne la legge n. 217 del 22 maggio 1978, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, concerne: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". L'art. 3, commi 3 e 4, del suddetto decreto cosi' recitano:
"3. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialita', riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorita', il luogo e la data del rilascio.
4. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialita'".