(copertura finanziaria)

Art. 6.(Copertura finanziaria)1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a)quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b)quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 luglio 1997
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