procedimento per la dispensa
Art. 13. Procedimento per la dispensa1.La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto.
2.La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3.Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4.La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5.Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
6.Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7.Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.
2.La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3.Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4.La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello.
Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5.Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
6.Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7.Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.