disposizioni generali

Art. 16. Disposizioni generali1.L'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio puo' essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della societa' tra professionisti, denominata nel seguito societa' tra avvocati.
2.La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3.La societa' tra avvocati non e' soggetta a fallimento.
4.La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
5.E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Note all'art. 16:
- Il capo III del titolo V del libro V del codice civile reca: "Disposizioni della societa' in nome collettivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".
Entrata in vigore il 4 aprile 2001
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