definizioni
Art. 3. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si considera:
a)Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;b)titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;c)titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;d)avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che e' iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;e)avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
a)Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;b)titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;c)titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;d)avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che e' iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;e)avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.