condizioni
Art. 12. Condizioni1.L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine e' dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attivita' professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attivita' svolta e' presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attivita' come effettiva e regolare.
3.L'avvocato stabilito che e' stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, puo' iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4.Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni".
- L'articolo 8, del citato decreto cosi' recita:
"Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".
- La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 019 del 24 gennaio 1989.
2.Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attivita' professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attivita' svolta e' presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attivita' come effettiva e regolare.
3.L'avvocato stabilito che e' stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, puo' iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4.Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni".
- L'articolo 8, del citato decreto cosi' recita:
"Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".
- La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 019 del 24 gennaio 1989.