(docenti di educazione fisica senza titolo)
Art. 43.(Docenti di educazione fisica senza titolo)
I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.((5)) L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
---------------AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43 secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianita'."
I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.((5)) L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
---------------AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43 secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianita'."
1. Trib. Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 3835Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn° 5475/2023, 5476/2023, 5477/2023, 5478/2023 Per ___________________ R.G.L., promosse D A , , Parte_1 Parte_2 e , tutti Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Il Cancelliere Fabio Ganci. - ricorrenti - C O N T R O , in …Leggi di più...
2. Trib. Marsala, sentenza 05/03/2024, n. 165Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57 /2024 Oggi 05/03/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. ABATE Parte_1 GIUSEPPE MASSIMO nonché della memoria di costituzione del Controparte_1 Il Giudice dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di …Leggi di più...
3. Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 881Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1804 /2024 Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. ROMEO nonché Parte_1 della omessa costituzione del Controparte_1 [...] Il Giudice Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della …Leggi di più...
4. Trib. Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 3115Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Elvira Majolino, nelle cause riunite ed iscritte ai Per ___________________ NN. 28/2023, 29/2023, 30/2023, 477/2023 R.G.L. promosse D A , , Parte_1 Parte_2 e tutte Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Il Cancelliere Giovanni Rinaldi. …Leggi di più...
5. Trib. Palermo, sentenza 20/03/2024, n. 1253Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 5303/2021 R.G.L., promossa Per ___________________ D A , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 WALTER MICELI e FABIO GANCI - ricorrente - C O N T R O Il Cancelliere Controparte_1 - convenuto contumace- All'esito dell'udienza del 18/03/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., …Leggi di più...