obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo

Art. 2. Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della, professione di geologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il geologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1965

Sentenze1

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