Art 1

Art. 1.1.L'articolo 644 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con- crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". 2.L'articolo 644-bis del codice penale e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 643 del codice penale:
"Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
- Si trascrive il testo dell'art. 644-bis del codice penale, abrogato dall'art. 1 della legge qui pubblicata:
"Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 644".
Entrata in vigore il 4 settembre 1998

Sentenze328


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