Art 3

Art. 3.1.All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite seguenti: "e dei caduti";
b)al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e' certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono certificate".
2.All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.";
b)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.".
3.Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
4.Per l'attuazione del comma 2, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 302 del 1990, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Applicazione dei benefici di guerra). - 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 302 del 1990, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Eventi pregressi). - 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.
2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge".
- Il testo del comma 1 dell'art. 15 della citata legge n. 302 del 1990, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria".
Entrata in vigore il 26 novembre 1998
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