(indennita' di trasferimento)

Art. 1.(Indennita' di trasferimento)1.Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 1-bis.L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. 2.L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3.Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
Entrata in vigore il 29 dicembre 2014
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