Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2024, n. 691
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore
dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 20/2/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1853/2023 vertente
TRA
GA AO
(avv.to Murineddu)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5042 del 14/5/2015
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 5042 del 14/5/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, proposta da SS LA nei confronti dell'Inps, superate le eccezioni di decadenza e di prescrizione, dichiarava il diritto della ricorrente al ricalcolo della base di calcolo della quota B nella liquidazione della pensione di anzianità - secondo i parametri indicati nella parte motiva della decisione - e, per l'effetto, condannava il resistente a corrispondere le relative differenze mensili per tredici mensilità l'anno, unitamente agli interessi legali dalla maturazione di ogni rateo mensile sino al soddisfo.
Con la sentenza n. 5244 del 22/12/2017, la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame dell'Istituto.
Con l'ordinanza n. 14177 del 23/5/2023, la Corte di Cassazione, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso per cassazione avanzato dall'Inps, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa davanti a questa Corte (in diversa composizione), anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La SS riassumeva il giudizio, mentre l'Istituto optava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Si controverte, in questa sede, unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla corretta quantificazione della quota B, operata dall'Inps, riguardo alla pensione di anzianità di cui è titolare l'odierna parte ricorrente in riassunzione, ex lavoratrice dello spettacolo (non essendo qui in contestazione il calcolo per la quota A relativa agli anni di anzianità contributiva ante 1/1/1993, correttamente effettuato interamente dall'Istituto in base alla normativa di cui al d.P.R. n. 1420/1971, come modificata dal
d.lgs. n. 182/1997, che prevede un tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile pari a £ 315.000 rivalutate anno per anno).
Al riguardo, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno concordemente opinato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della quota A del trattamento di quiescenza, mentre non sarebbe più vigente per la quota B, regolata dai nuovi criteri fissati dal d.lgs. n. 182/1997.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, andando di contrario avviso, ha affermato il seguente principio di diritto: “nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al
31/12/1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R.
31/12/1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30/4/1997, n. 182”, aggiungendo che “tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di
rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'Inps”.
Non resta, quindi, a questo Collegio che uniformarsi all'orientamento espresso, di recente, dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, a confutazione della tesi sostenuta costantemente da questa Corte territoriale sul punto (v., dapprima, come leading case, Cass., sez. lav.,
9/12/2022, n. 36056;
sull'abbrivio di quest'ultima, v., ex multis, Cass., sez. lav., nn. 36641, 36644 e 36646
del 14/12/2022;
Cass., sez. lav., nn. 36945, 36946 e 36947 del 16/12/2022;
Cass., sez. lav., n. 37043 del
17/12/2022;
Cass., sez. lav., n. 38016, 38017 e 38018 del 29/12/2022;
tutte con identiche argomentazioni,
che vengono qui di seguito riportate, cui adde, più di recente, Cass., sez. lav., nn. 867, 868, 869 e 870 del
13/1/2023, nonché Cass., sez. lav., nn. 8734, 8742, 8748, 8755, 8771 e 8792 del 28/3/2023).
Si trattava di pronunciarsi su una questione nuova, relativa ai trattamenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
tale
Gestione è stata istituita presso l'Inps, che è subentrato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), in virtù dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011.
In particolare, si trattava di determinare i trattamenti di cui sopra, che si compongono di una quota A e di una quota B, nei termini delineati dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, come cardine della normativa applicabile al caso di specie.
Nello specifico, la quota A corrisponde “all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo
la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile”
(art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992).
Per quantificare l'importo annuo della pensione relativa a tale quota, riguardo ai lavoratori dello spettacolo, si applica il 2% “al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima” (art. 12, comma 1, d.P.R. n. 1420/1971).
La retribuzione giornaliera pensionabile, assunta a parametro di riferimento, è costituita “dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa” (art. 12, comma 2, d.P.R. n. 1420/1971), ed
è rivalutata sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita, solo fino al quinto anno che precede la decorrenza della pensione (art. 12, comma 3).
La quota B corrisponde, invece, “all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993”, trattamento liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal d.lgs. n. 503/1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (art. 13, lett. b, citato decreto legislativo).
La retribuzione giornaliera pensionabile, per la quota in esame, è variamente modulata nei tre gruppi in cui i lavoratori dello spettacolo risultano oggi suddivisi.
Per il gruppo A, composto dai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n.
182/1997), la retribuzione giornaliera pensionabile “è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 182/1997);
la media è calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere, che equivalgono a 1.900 a decorrere dall'1/1/1998
(tabella B, allegata al d.lgs. n. 182/1997), in riferimento alle migliori tra quelle accreditate;
le retribuzioni sono rivalutate secondo meccanismi diversi, a seconda che riguardino periodi anteriori o posteriori all'1/1/1993
(art. 3, comma 5, d.lgs. n. 182/1997, che richiama, rispettivamente, i criteri dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n.
1420/1971 e, per i periodi più recenti, art. 7, comma 4, d.lgs. n. 503/1992).
Identica è la disciplina della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori del gruppo B e del
gruppo C: gli uni prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato al di fuori delle ipotesi di diretta connessione con la produzione e la realizzazione di spettacoli, mentre gli altri prestano attività a tempo indeterminato;
in ambedue i casi, “la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione” (art. 3, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n.
182/1997);
la media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, pari a 2.600 per il gruppo B, a decorrere dall'1/1/2000, ed a 3.120 per il gruppo C, a far tempo dall'1/1/2002 (v. la già citata tabella B);
anche tali retribuzioni sono assoggettate a rivalutazione, nei termini tratteggiati dal predetto art. 3, comma 5, del d.lgs.
n. 182/1997.
Per effetto delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 182/1997, l'assetto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è stato adeguato al nuovo sistema contributivo di calcolo delle pensioni, fondato sul totale
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