Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 850
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Testo completo
R.G. 254/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIULIANA BARBERI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. CARMELO SCOPELLITI Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 329/2024, pubblicata l'11/03/2024, emessa a definizione del procedimento n. 1643/2022 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 25.11.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso iscritto a ruolo il 23.05.2022 la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 1643/2022) e ivi rappresentando che:
(1) in data 28/08/2015 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
essendo poi nato dalla loro unione, in data 9.10.2017, un figlio ( ;
Persona_1
(2) essendo venuta meno l'affectio coniugalis, le parti avevano instaurato, innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, procedimento separativo (proc. n. 3702/2018 R.G.), culminato
(giusto decreto di omologa n. 132/2019 a seguito di udienza presidenziale celebrata il
2.04.2019) con omologa delle condizioni da loro pattuite (affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, con relativa attribuzione del godimento della casa familiare;
contributo del GRUSSU al mantenimento del minore fissato in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie in € 200,00 mensili);
(3) ricorrevano i presupposti per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, attesa l'intervenuta crescita, per l'incremento del contributo paterno in favore del figlio fino a € 350,00.
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di Reggio Calabria di pronunciare la sentenza divorzile e ivi disporre l'aumento del contributo del GRUSSU in favore del minore
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fino ad almeno € 350,00 mensili, confermando l'assegno in suo favore in misura pari a €
200,00, ovvero, in subordine, confermare le condizioni separative.
I.1.2.- Con comparsa del 2.03.2023 si è poi costituito in tale procedimento il resistente il quale ha ivi: Controparte_1
(1) aderito alla domanda divorzile;
(2) contestato, invece, le richieste economiche avanzate ex adverso, considerando
l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni, essendo disoccupato e non percependo alcun sussidio, né reddito di cittadinanza [mutamento in peius già valorizzato nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – proc. n.
787/2020 R.G. -, oggetto di reclamo ex adverso e all'esito del quale il suo contributo economico era stato ridotto a € 400,00 (€ 150,00 per la moglie ed € 250,00 per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie)].
In virtù di quanto precede tale parte ha chiesto di voler: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettare il ricorso introduttivo o, in via gradata, determinare il contributo del minore in misura pari a € 200,00, revocando integralmente quello per la moglie.
I.1.3.- Nel corso del procedimento divorzile di prime cure, con ordinanza dell'11.05.2023, all'esito della relativa udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso i provvedimenti ex art. 4 L. Div., confermando le statuizioni già regolanti lo stato separativo.
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di primo grado è stata emessa la sentenza qui appellata
(avente, come detto, n. 329/2024 e pubblicata l'11/03/2024), nella quale il Tribunale di
Reggio Calabria ha:
(A) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(B) posto a carico del a titolo di contributo paterno per il Controparte_1 mantenimento del minore, l'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico poi riconosciuto al 100 % in favore della madre, collocataria prevalente;
(C) respinto la richiesta di assegno divorzile in favore della ;
Pt_1
(D) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello, instaurando il presente giudizio di gravame (proc. n. 254/2024 R.G.), la parte , contestando le statuizioni Parte_1 economiche assunte (atteso il travisamento e/o l'errata valutazione dei fatti, nonché l'illogicità
e/o contraddittorietà) e chiedendo la conferma delle statuizioni separative, nella misura di complessivi € 500,00 (di cui € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 300,00 per il mantenimento del minore) ovvero in altra misura equa e di giustizia.
I.2.2.- Con nota del 29.05.2024 si è poi espresso sull'appello, emettendo il relativo parere
(“favorevole all'accoglimento”, “ritenendone condivisibili le argomentazioni in fatto e in diritto”), il Sostituto Procuratore della P.G. presso la Corte d'Appello.
I.2.3.- Con comparsa del 17.06.2024 si è poi costituito l'appellato Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la conferma integrale delle statuizioni economiche di cui alla sentenza appellata, in punto sia di contributo al mantenimento del minore (€ 250,00), sia di reiezione dell'assegno divorzile.
I.2.4.- Con provvedimento del 10.07.2024, preso atto del difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
I.2.5.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
27.11.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 10.07.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403;
Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)”
e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190
c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni
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proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022;
Cass. n. 33175/2021;
Cass. n. 26200/2015;
Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
(1) l' (rappresentato in questo grado dal P.G. e dai relativi Sostituti) risulta Controparte_2
essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti e assunto le relative conclusioni (cfr. visto del 24.05.2024), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze
(v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n. 22567);
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo l'odierno thema decidendum perimetrato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa e risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ogni profilo ivi non espressamente vagliato e qui non esplicitamente riproposto [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2019, n.
7940], da intendersi ormai divenuto irretrattabile, poiché definitivamente passato in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di accoglimento solo in parte qua, a ciò conseguendo la necessità di riformare la sentenza di prime cure nei termini di cui al dispositivo che segue.
V.- La parte appellante, come detto, ha contestato le statuizioni economiche complessivamente emesse in tale pronuncia, censurando, in specie:
(a) sia il rigetto della propria richiesta di assegno divorzile – di cui ha chiesto la concessione e la fissazione in misura pari a quella separativa (€ 200,00);
(b) sia la quantificazione (€ 250,00) del contributo paterno