Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 31
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Testo completo
R.G. 709/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 709/2019 R.G. e vertente tra
I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI S.r.l. (C.F. 04527301008), in persona del suo l.r.p.t.
e qui di seguito anche solo “IT INGEGNERIA”, con l'avv. PIERLUIGI ACQUARELLI
(C.F. [...]-p.e.c. pierluigiacquarelli@ordineavvocatiroma.org)
-appellante- nei confronti di
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (C.F. 00136380805), in persona del Sindaco p.t. e qui di seguito anche solo “il Comune” o “il Comune di Reggio”, con l'avv. PALMA SPATARO
(C.F. [...]-pec: palmaspataro@pec.it)
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, emesso a definizione del procedimento n. 1518/2018 R.G., depositata e comunicata il 16.07.2019.
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 14.10.2024).
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.04.2018 la società IT INGEGNERIA ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il procedimento di 1° grado (n.
1518/2018 R.G.) e ivi rappresentando che:
(A) con disciplinare di affidamento del 21.6.2011 il Comune di Reggio Calabria gli aveva affidato la realizzazione del “Sistema di Mobilità sostenibile nella città di Reggio Calabria”, con corrispettivo di € 100.000,00;
(B) pur a seguito di regolare esecuzione di tale incarico, risultava versato il solo acconto di €
30.000,00 e non anche il saldo di € 70.000,00, di cui pertanto chiedeva il pagamento.
I.1.2.- Con comparsa del 19.10.2018 si è ivi costituito il Comune resistente, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la mancanza di regolare preventivo impegno di spesa - violazione degli artt. 191 e 194
TUEL;
(B) la mancata erogazione del contributo da parte della Regione.
I.1.3.- All'esito del procedimento di prime cure è stata poi emessa l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. qui gravata (depositata e comunicata il 16.07.2019), nell'ambito della quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda;
(B) condannato il ricorrente alle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale ordinanza ha poi proposto appello la IT INGEGNERIA, instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 709/2019 R.G.) e ivi in
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particolare prospettando l'inapplicabilità al caso di specie dei principi richiamati dal Tribunale di prime cure, operando nel caso di specie la fictio di avveramento di cui agli artt. 1358-1359
c.c. e in ogni caso il riconoscimento del debito ex art. 194 T.U.E.L..
I.2.2.- Con comparsa dell'11.06.2020 si è poi costituito in questa sede il Comune appellato, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità del gravame per difetto di notifica;
(2) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso, anche alla luce della mancanza di regolare preventivo impegno di spesa in violazione degli artt. 191 e 194 T.U.E.L
I.2.3.- Con provvedimento del 27.11.2020 è stato poi disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento dell'11.10.2024 (comunicato alle parti in data 14.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello formulato è tempestivo e ammissibile, in quanto proposto mediante atto di citazione (trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c.
– cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) notificato, come prescritto ex lege (e in particolare ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata
[considerando la comunicazione intervenuta il 16.07.2019, il conseguente spirare del termine
(alla luce dell'operatività della sospensione feriale) solo in data 16.09.2019 e l'intervenuta notifica del gravame nella data, antecedente, del 10.09.2019 (cfr. la RdAC qui prodotta in formato .msg in uno all'iscrizione a ruolo del gravame)];
(B) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di notifica [v. supra, sub I.2.2., punto (1)], risultando l'eccepito vizio di nullità di quest'ultima
[così come espressamente qualificato dalla stessa parte eccipiente (“la notifica dell'atto di appello è nulla”: cfr. pag. 3 della comparsa dell'11.06.2020, nonché successivi scritti difensivi), essendo del resto pacifico che il vizio prospettato, afferendo alla “violazione della disciplina del domicilio digitale” (in ragione, in specie, dell'intervenuta notifica del gravame
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non già alla P.E.C. del difensore, bensì all'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio avvocatura civica - peraltro anch'esso indicato nella comparsa difensiva di prime cure: cfr. pag. 1 del 19.10.2018) dia luogo, al più, a mera “nullità” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/04/2024, n. 10677)] e dunque un vizio in ogni caso integralmente sanato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, dall'intervenuta costituzione della parte appellata [atteso che
“pure [per] le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità” e che pertanto, “qualora il destinatario della notifica si costituisca”, “in tale ultima ipotesi” senz'altro si “verifica” “la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3” (cfr. Cass. civ., 12/05/2020, n. 8815 e Cass. civ., 3/09/2015, n. 17521)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo
l'integrale conferma dell'ordinanza gravata.
V.- In quest'ultima si è in particolare evidenziato [cfr. pagg.
2-3 dell'ordinanza di prime cure] che “l'eccezione di assenza di impegno di spesa sollevata dal comune resistente” risultava fondata e altresì “assorbente”, sottolineando che:
(A) il rapporto contrattuale, in quanto intrattenuto con un Ente Locale (Comune di Reggio
Calabria), risultava soggetto alle “rigorose prescrizioni contenute nell'art. 191 Tuel” – prescrivente, come noto, il divieto per tali Enti, “inderogabile” e a pena di nullità, di effettuare spese non previamente e ritualmente contabilizzate, e dunque “solo” in presenza di
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“impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione” nonché
2attestazione della copertura finanziaria”;
(B) tale disposizione – necessariamente da applicarsi “anche nel caso”, come quello di specie,
“in cui le somme da