Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02405

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02405
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 27440-2021 proposto da: REKEEP S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI

39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dagli avvocati F M e C C;

- ricorrente -

contro

EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

CACCIANI

1, presso lo studio dell'avvocato R V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D E;

- controricorrente -

ATER DEL CONIUNE DI ROMA;
- intimata - avverso la sentenza n. 6652/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere M F.

RITENUTO IN FATTO

Il T.a.r. Campania, Sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 130/2018, accoglieva il ricorso proposto da A M M e per l'effetto annullava il provvedimento di diniego del rilascio di permesso di costruire emanato dal Comune di Scafati in data 17 luglio 2007. Sul gravame interposto dal Comune di Scafati, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2390 del 2020, nella resistenza dell'appellata, dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello pur, nel merito, respingendo le censure dell'appellante, modificando parzialmente la motivazione della sentenza gravata. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato affermava l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante contestato tutti i capi della sentenza alla medesima parte sfavorevoli, da cui conseguiva . l'impossibilità i n caso di accoglimento delle censure dedotte (peraltro in violazione del principio di specificità di cui all'art. 101 comma 1 c.p.a.) di determinare il rigetto del ricorso di primo grado, ma poi Ric. 2021 n. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- proseguiva riconoscendo l'infondatezza nel merito del ricorso per essere il provvedimento di diniego viziato da carenza di istruttoria e di motivazione. Aggiungeva il Consiglio di Stato, nel rigettare nel merito il gravame, che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile nella specie il regime edilizio residuale delle aree bianche. Concludeva, poi, che il Comune, pur non vincolato al rilascio del titolo edilizio, nel procedere nuovamente sull'istanza a suo tempo presentata dall'appellata, avrebbe dovuto provvedere tenendo conto delle statuizioni conformative contenute in sentenza. Avverso la decisione del Consiglio di Stato A M M propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Scafati. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.

1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168
, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.

1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione, depositata memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo A M M denuncia, ex art. 360 comma 1 n.1, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 99 D.Igs. n. 104/2010, nonché dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per aver il Consiglio di Stato deciso nel merito la
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