Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02405

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02405
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 27440-2021 proposto da: REKEEP S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI

39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dagli avvocati F M e C C;

- ricorrente -

contro

EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

CACCIANI

1, presso lo studio dell'avvocato R V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D E;

- controricorrente -

ATER DEL CONIUNE DI ROMA;
- intimata - avverso la sentenza n. 6652/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere M F.

RITENUTO IN FATTO

Il T.a.r. Campania, Sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 130/2018, accoglieva il ricorso proposto da A M M e per l'effetto annullava il provvedimento di diniego del rilascio di permesso di costruire emanato dal Comune di Scafati in data 17 luglio 2007. Sul gravame interposto dal Comune di Scafati, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2390 del 2020, nella resistenza dell'appellata, dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello pur, nel merito, respingendo le censure dell'appellante, modificando parzialmente la motivazione della sentenza gravata. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato affermava l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante contestato tutti i capi della sentenza alla medesima parte sfavorevoli, da cui conseguiva . l'impossibilità i n caso di accoglimento delle censure dedotte (peraltro in violazione del principio di specificità di cui all'art. 101 comma 1 c.p.a.) di determinare il rigetto del ricorso di primo grado, ma poi Ric. 2021 n. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- proseguiva riconoscendo l'infondatezza nel merito del ricorso per essere il provvedimento di diniego viziato da carenza di istruttoria e di motivazione. Aggiungeva il Consiglio di Stato, nel rigettare nel merito il gravame, che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile nella specie il regime edilizio residuale delle aree bianche. Concludeva, poi, che il Comune, pur non vincolato al rilascio del titolo edilizio, nel procedere nuovamente sull'istanza a suo tempo presentata dall'appellata, avrebbe dovuto provvedere tenendo conto delle statuizioni conformative contenute in sentenza. Avverso la decisione del Consiglio di Stato A M M propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Scafati. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.

1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.

1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione, depositata memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo A M M denuncia, ex art. 360 comma 1 n.1, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 99 D.Igs. n. 104/2010, nonché dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per aver il Consiglio di Stato deciso nel merito la controversia nonostante avesse preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Ad avviso della ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe potuto esaminare la fondatezza del ricorso, essendosi già spogliato della potestas iudicandi per effetto della pregiudiziale declaratoria di Ric. 2021 n. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -3- inammissibilità, travalicando così i limiti esterni della sua giurisdizione. Aggiunge, inoltre, la ricorrente che il Giudice Amministrativo si sarebbe sostituito perfino alla Pubblica Amministrazione, in ordine alle modalità e ai contenuti del potere amministrativo, prevaricando così anche la riserva amministrativa. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 del D.Igs. n. 104/2010 per aver il Consiglio di Stato riformato in parte la motivazione della sentenza di primo grado, prescrivendo effetti conformativi nuovi per la futura attività amministrativa del Comune. In ogni caso, aggiunge la ricorrente, il Giudice di appello, nel decidere nel merito la sentenza impugnata, avrebbe comunque dovuto esaminare anche le questioni rimaste assorbite in primo grado. Ad avviso della ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe preso in considerazione le proprie argomentazioni, con conseguente diniego di giustizia, potendo scaturire dall'accoglimento delle predette deduzioni un arresto diverso ed una regolamentazione dei rapporti più favorevole. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili. Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero al contrario la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione riscontrabile quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su Ric. 2021 n. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -4- materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento;
sicché tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (Cass., Sez. Un., n. 15573 del 2021;
Cass., Sez. Un., n. 12904 del 2021;
Cass., Sez. Un., n. 7926 del 2019). È bene aggiungere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso soluzioni intermedie, pur limitate ai casi in cui si sia in presenza di sentenze abnormi o anomale ovvero di uno stravolgimento, a volte definito radicale, delle norme di riferimento, poiché attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 12904/2021, cit.). Questa Corte ha, sul punto, precisato che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, il sindacato ex articolo 111, comma 8, Cost. delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato 'soli') investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un'erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni, fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l'attribuzione ad altro giudice (v. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 12904/2021 cit.). Ric. 2021 n. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -5- Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di erronea valutazione da parte del Giudice Amministrativo circa la formazione di un giudicato (interno o esterno) denunciata sotto il profilo di difetto di giurisdizione, hanno precisato che la relativa doglianza, riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione cui, insieme ai vizi che riguardano l'essenza della funzione giurisdizionale, è limitato il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (Cass., Sez. Un., n. 8245 del 2017). Ciò posto, il ricorso, sotto l'apparente aspetto del difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni dovuto alla determinazione della natura conformativa della argomentazioni rese nel motivare il rigetto del gravame (dopo averne ritenuta l'inammissibilità per non decisività dei capi di sentenza appellati oltre che per genericità), prospetta in sostanza una violazione di legge che integra al più un error in procedendo, essendo rimesso all'Amministrazione locale l'accertamento dei presupposti per il rilascio (o meno) del permesso di edificare. A tal riguardo, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione di norme procedurali, per quanto abnorme non può comportare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione (Cass. Sez. Un., n. 29082 del 2019), riguardando la sola legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell'occasione dal Consiglio di Stato. Del resto - per completezza argomentativa - deve ritenersi che costituisca un mero "obiter dictum" l'affermazione di inammissibilità dell'appello laddove la "ratio dedicendi" del gravame è da rinvenire nella decisione nel merito di rigetto. Ric. 2021 ti. 27440 sez. SU - ud. 13-09-2022 -6- Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi