Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2015, n. 15476

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Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, ove sia censurata l'indebita valutazione dello "ius superveniens" in sede di giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, dovendo quest'ultimo valutare, in vista dell'esatta realizzazione dello scopo del procedimento, le sopravvenienze di diritto e di fatto posteriori al giudicato che ricadono su di esso e ne rendono impossibile la concreta attuazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2015, n. 15476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15476
Data del deposito : 23 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente Agg. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente di Sez. -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso, iscritto al N.R.G. 14651 del 2012, proposto da:
TA OL, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato PINTUS Marco, presso lo studio del quale in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro
CORTE DEI CONTI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

- controricorrente -

e contro
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del Presidente pro tempore;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6765 del 2011, depositata in data 20 dicembre 2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l'Avvocato Marco Pintus e per la Corte dei conti l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA OL, consigliere della Corte dei conti, in data 10 aprile 1989 presentava istanza di dimissioni dal servizio perché coinvolto in una indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Le dimissioni venivamo accettate dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con decorrenza dal 12 aprile 1989.
Con sentenza del 21 settembre 1989, il PA veniva prosciolto dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste. A seguito della entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, il PA chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge stessa, di essere riammesso in servizio. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, con deliberazione del 2 luglio 2004, decideva la sua riassunzione e con D.P.C.M. 15 luglio 2004, veniva riammesso in servizio. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti determinava poi il periodo di riammissione in servizio per una durata pari al tempo intercorso tra la data di efficacia delle dimissioni (13 aprile 1989) e la data del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione (10 novembre 1989), e cioè per sei mesi e ventotto giorni destinato a cessare rii febbraio 2005. Successivamente, il PA chiedeva il trattenimento in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età;
il D.P.C.M. 12 dicembre 2006, disponeva in tal senso.
Sorta controversia sulla individuazione del periodo per il quale la riammissione avrebbe dovuto operare, il PA proponeva quattro ricorsi dinnanzi al TAR Lazio, che li dichiarava inammissibili (tre) e irricevibile (uno).
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2010, n. 364 - parzialmente modificando la sentenza del TAR Lazio n. 4597 del 2007, annullava la Delib. Consiglio Presidenza Corte dei Conti n. 295 del 2005 e il D.P.C.M. 15 luglio 2005, con i quali il PA era stato riammesso in servizio solo limitatamente al periodo successivo alle sue dimissioni;
annullava altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, nella parte relativa al
collocamento a riposo del Dott. PA;
nonché il D.P.C.M. n. 6166 del 2005, in relazione alla determinazione del periodo di
sospensione e della conseguente riammissione in servizio. Nello specifico, il Consiglio di Stato riteneva che nella determinazione del periodo di riammissione in servizio del PA dovesse tenersi conto di un ulteriore intervallo di tempo, e segnatamente di quello compreso tra il 9 novembre 1989 e il 15 luglio 2004 (data della sua riassunzione in servizio);
riteneva, inoltre, che si dovesse tenere conto degli scatti di carriera biennali spettanti al ricorrente, che non erano stati valutati in sede di rideterminazione del trattamento economico.
Attesa la mancata esecuzione della

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