Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/02/2022, n. 03573

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/02/2022, n. 03573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03573
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13785-2020 proposto da: FIBE S.P.A., in proprio e quale società incorporante la

FIBE

Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell'avvocato B G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E;
n kérrLt

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatosi in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - nonché

contro

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SARRACINO S.R.L., DATA GENERAL SECURITY S.R.L., SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L., FULL SERVICE COOPERATIVA A R.L., SANTANGELO FIN PAGEST S.R.L., METROVOX S.R.L.;
-intimati — avverso la sentenza n. 974/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 7/02/2020. e sul ricorso 20137-2021 proposto da: FIBE S.P.A., in proprio e quale società incorporante la

FIBE

Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell'avvocato B G C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E MAGRÌ;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (EX

MISSIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA EX OPCM

3756/09 ora Unità tecnica Amministrativa ex

DPCM

20/2/2014 e 1°/12/2017), SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatisi in ROMA, VIA DEI Ric. 2020 n. 13785 e 2020 n. 20137 sez. SU - ud. 11-01-2022 (AD

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonché

contro

SARRACINO S.R.L., DATA GENERAL SECURITY S.R.L., SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE FULL SERVICE COOPERATIVA A R.L., SANTANGELO FINPAGEST S.R.L., M ETROVOX S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1674/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude per la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per il rigetto dei ricorsi. Rilevato che: - emerge dagli atti che la s.p.a. F e la s.p.a. F Campania (la seconda poi incorporata dalla prima nel corso del processo) chiesero la condanna della Presidenza del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Araohnielitiri al pagamento in loro favore di un ingente credito, scaturente dallo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nella Regione Campania durante l'emergenza rifiuti e la domanda fu parzialmente accolta dal Tar per il Lazio;
- in esito all'appello proposto dalle amministrazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 974/20, ridusse sensibilmente l'importo della condanna espungendone le somme che non erano state ancora accertate in via amministrativa;
Ric. 2020 n. 13785 e 2020 n. 20137 sez. SU - ud. 11-01-2022 - contro questa sentenza la s.p.a. F ha proposto sia ricorso per cassazione, iscritto col n.r.g. 13785/20, e illustrato con memoria, sia ricorso per revocazione;
- giudicando della revocazione, il Consiglio di Stato ha disposto in sede rescindente la revoca della sentenza n. 974/20, perché ha ravvisato il contrasto di giudicati denunciato dalla ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra la F e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, in sede rescissoria, ha stabilito che, per poter procedere al pagamento delle somme pretese, pur sempre occorre un atto, per quanto di natura paritetica, che accerti la sussistenza e l'entità del credito preteso e che nel caso in esame mancava;
sicché ha ordinato all'amministrazione di provvedere all'attività di rendicontazione delle somme richieste e ha nominato un commissario ad acta nell'ipotesi d'inottemperanza dell'amministrazione nel termine indicato;
- contro questa seconda sentenza la s.p.a. F propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui le amministrazioni rispondono con controricorso;
- la Procura generale illustra le proprie conclusioni con memoria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi