Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29831

CASS
Ordinanza
19 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
19 novembre 2024

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In tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudenziale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartitole in tal senso dai clienti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29831
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: GIACOMO TRAVAGLINO Presidente RESPONSABILITA' CRISTIANO VALLE Consigliere CIVILE STEFANIA TASSONE Consigliere Ud.07/10/2024 GIUSEPPE CRICENTI Consigliere COD.CIV. MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28858/2022 R.G. proposto da: FA MA, LE AL, LE IO, LE AO, eredi legittimi di LE NT, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO GABRIELLI ([...]) e dall'avvocato DOMENICO AO GAETANI ([...]), pec: avvsergiogabrielli01@puntopec.it; domenicopaolo.gaetani@pecavvocatiap.it; -ricorrenti-

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del procuratore p.t., GIUSEPPE RESTIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato FENIZIA MARINI ([...]); Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1242/2022, depositata il 04/10/2022 e notificata il 13.10.2022. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

I coniugi TE AS ed MA AL convenivano Unicredit S.p.A. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per ottenere l'annullamento dei contratti sottoscritti in data 16/2/2011 per dolo o per errore e la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.000.000,00 per non aver dato attuazione agli ordini di vendita delle azioni privilegiate UN nei mesi di novembre e dicembre 2010 e poi nel luglio del 2012. In fatto deducevano: - di essere contitolari di un conto corrente di corrispondenza presso UniCredit Banca S.p.A. (poi Unicredit S.p.A.), con un'apertura di credito di iniziali euro 600.000,00, in seguito divenuti euro 700.000,00, e, presso la stessa banca, di altri due conti di deposito amministrato (il n. 16943912, già 39/500932, e il n. 16945914, già 39/500974) contenenti, rispettivamente, 344.000 azioni privilegiate UN e 300.000 azioni di risparmio Intesa San Paolo, uno dei quali, quello contraddistinto con il n. 39/500974, costituito anche in garanzia in favore della banca per il concesso affidamento, mediante l'attribuzione di un mandato irrevocabile a vendere i titoli azionari ivi depositati;
- di non aver potuto, dopo l'ottobre 2020, i suddetti titoli, impartendo disposizioni al sig. RC, funzionario in servizio presso la filiale Unicredit S.p.A. di San Benedetto del Tronto, come avevano fatto fino a quel momento;
2 di 23 Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 - di non aver potuto, in particolare, dal 1° novembre 2010 e fino Data pubblicazione 19/11/2024 al mese di febbraio 2011, ottenere l'esecuzione dell'ordine di vendita di tutte le azioni privilegiate UN e di acquisto con il ricavato di azioni di risparmio Intesa San Paolo;
- di aver consentito nel febbraio 2011 al trasferimento dei loro titoli al comparto denominato Private Banking, indottivi dalle rassicurazioni date loro dal dott. Bondoni, in qualità di Capo Area Manager per l'intera Regione Marche di UniCredit Private Banking, in ordine al fatto che il pacchetto azionario sarebbe stato gestito esclusivamente sulla scorta delle loro disposizioni;
- di avere a tal fine conferito un mandato irrevocabile di vendita dei titoli riferiti al solo conto deposito (quello contenente la quasi totalità delle azioni privilegiate UN) che costituiva la garanzia dell'affidamento e di avere stipulato un nuovo contratto di affidamento e di apertura di credito di euro 700.000,00, identico a quello già sottoscritto in data 4 ottobre 2010; - di non avere più potuto, a partire dal 16 febbraio 2011, contrariamente a quanto promesso dal dott. Bondoni, disporre del proprio pacchetto azionario, perché esso era stato gestito, a partire da quella data, esclusivamente dalla banca, la quale aveva venduto arbitrariamente e a loro insaputa tutti i titoli, incamerandone il ricavato. Con la sentenza n. 297/2019, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda attorea ed anche quella riconvenzionale della banca. Il giudizio di appello che ne era seguito si è concluso con la sentenza n. 1242/2022 con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, sulla scorta di quanto segue: a) nell'aprile del 2010 il Consiglio di Amministrazione della Unicredit S.p.A. aveva deliberato la fusione per incorporazione di sette società del gruppo, tra cui la Unicredit Banca S.p.A., presso la 3 di 23 Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 quale risultavano accesi i rapporti per cui è causa;
ciò aveva Data pubblicazione 19/11/2024 provocato una riorganizzazione interna che aveva portato all'articolazione dei rapporti con i clienti dividendo gli stessi in 4 categorie;
per quanto rileva in questa sede, una di queste categorie era proprio il Private Banking riservato a clienti, come i coniugi AS-Famà, con un patrimonio superiore ad euro 500.000,00; b) gli appellanti erano stati messi a conoscenza dell'operazione riorganizzativa nell'estate o al più tardi a inizio autunno del 2010; c) detta ristrutturazione non richiedeva alcuna autorizzazione da parte dei clienti, i quali erano liberi, però, di trasferire il conto titoli presso altro istituto di credito;
c) il RC, a partire dal 2008, non aveva più nel suo portafoglio clienti i coniugi appellanti;
d) i contratti di cui veniva chiesto l'annullamento – rinnovo del contratto di affidamento con aumento dello stesso ad euro 700.000,00, garantito con il deposito di titoli azionari n. 16945914; mandato irrevocabile alla vendita dei titoli immessi nel deposito n. 16945914 limitatamente ad euro 850.000,00; contratto di adesione al “servizio banca multicanale” per l'abilitazione ad operare da remoto con la modalità Home Banking - risultavano del tutto estranei all'operazione di ristrutturazione;
e) gli ordini di vendita delle azioni privilegiate UN, del novembre-dicembre 2010 e del luglio 2012, non poterono essere eseguiti dal RC perché, essendo i coniugi AS-Famà transitati nell'area Private Banking, non erano di sua competenza, essendo il RC addetto all'area Piccole Imprese;
f) detti ordini di vendita non furono eseguiti non per disservizi della banca, ma per il fatto che gli appellanti non avevano inteso rivolgersi alla struttura di riferimento, nonostante le informazioni loro fornite, senza che rilevasse il rapporto fiduciario con il RC che, appunto, a partire dal 2008, non li aveva più nel suo portafoglio clienti;
4 di 23 Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 g) dalla relazione di Polizia Giudiziaria del 22/10/2013, acquisita Data pubblicazione 19/11/2024 nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia querela sporta dai coniugi AS-Famà, era emerso che gli ordini impartiti nell'ultimo trimestre del 2010 erano stati eseguiti dalla banca e che i coniugi, contrariamente a quanto da loro dichiarato circa l'intenzione di liberarsi, «per le allarmanti notizie apprese dagli organi di stampa», delle azioni UN non solo le avevano mantenute nel loro patrimonio, ma ne avevano acquistate altre;
h) non vi era prova che gli appellanti avessero offerto in sostituzione delle azioni privilegiate UN, contenute nel deposito vincolato a garanzia dell'affidamento ottenuto, titoli di equivalente valore monetario;
i) dalla richiamata relazione di Polizia Giudiziaria, come anche dalla relazione del CTU svolta in altro procedimento civile tra le medesime parti, era emerso che fino alla data del 30/6/2011 le azioni privilegiate UN avevano un valore maggiore e non inferiore alle quotazioni alla data del 30/6/2010 e che all'ordine di vendita del luglio 2012 i coniugi avevano rinunciato;
l) comunque, gli appellanti avrebbero potuto, ove avessero avuto timore che le azioni privilegiate UN perdessero valore, provvedere direttamente alla loro vendita da remoto, quantomeno di quelle contenute nel deposito non vincolato, come avevano fatto in altre occasioni, gestendo il trading dei titoli con il codice di accesso ad essi assegnato n. 93118822; m) a fronte della affermata consapevolezza già dal novembre 2010 della rischiosità delle azioni privilegiate UN e della prevedibilità del loro deprezzamento in considerazione delle notizie di stampa circolate «in ordine alla fusione tra UN e NS e alle collegate torbide vicende giudiziarie poi sfociate anche in un processo penale con condanne dei vertiti bancari e nel tracollo delle azioni UN» nonché della plurima esperienza in materia degli 5 di 23 Numero registro generale 28858/2022 Numero sezionale 3226/2024 Numero di raccolta generale 29831/2024 appellanti e della circostanza che la banca non aveva mai fornito Data pubblicazione 19/11/2024 loro sin dall'inizio dei rapporti «alcuna consulenza», facendo applicazione dell'art. 1227, 2° comma, cod.civ., era fatto obbligo ai due coniugi di procedere alla vendita da remoto dei titoli azionari al fine di evitare gli effetti del loro progressivo deprezzamento. Avverso la suddetta pronuncia propongono ora ricorso per cassazione, basato su sette motivi, gli eredi di TE AS. Resiste con controricorso Unicredit S.p.A. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il primo motivo è così rubricato: «Violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2790, 1176, 2795, 1227 cod.civ., con riferimento alla omessa vendita delle azioni privilegiate UN che erano in via di deterioramento ed alla violazione da parte della banca del dovere impostogli quale custode delle azioni Unicredit S.p.A. di eseguire il mandato irrevocabile a vendere tali

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